L'art. 50 del già citato D.Lgs. 267/2000, stabilisce che il Sindaco ha le seguenti competenze:
- è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;
- rappresenta l'Ente;
- convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto il presidente;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (ex art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'art. 32 l. n. 833/1978);
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
Secondo l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco nomina il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente da lui.